IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2025/1998,
 proposto  da  Silvia Montoli, Barbara Marazzini, Fiorenza Quadraroli,
 M. Giovanna Radice,  Michele  Mogno,  Daniela  Rosadi,  Paola  Guida,
 Monica  Macchi,  Elena  Cucchi,  Luisa  Magnaghi, Clementina Colombo,
 Ivaldo Riccardo Giuliani, Vittorio Conti, Luisa Re, Dora De Lorenzis,
 M.  Chiara Pumilia, Angela Airaghi, Franca  Battiato,  Angelo  Rappo,
 Liliana  Panigata,  Cinzia  Calianno,  Gabriella  Scullino, Gabriella
 Vago, Angelo Maggioni, M. Cristina Meroni, Elisabetta  Mangili,  Rita
 Carugati,  Nicoletta Boggiani, Irma Rosetta, Cinzia Villani, Vincenzo
 Savone, Valentina  D'alonzo  e  Antonella  Collazzo  rappresentati  e
 difesi  dall'avv.    Lorenzo  Lamberti  ed  elettivamente domiciliati
 presso lo studio del medesimo in Milano, via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro l'Azienda ospedaliera ospedale civile di Legnano in  persona
 direttore  generale  pro-tempore  non  costituitasi  in  giudizio; la
 regione Lombardia non costituitasi in giudizio; per l'annullamento:
     dell'avviso del 27 febbraio 1998, avente ad oggetto "elezione del
 consiglio dei sanitari dell'azienda  ospedaliera";
     della  eventuale  delibera  di  approvazione  del  verbale  delle
 operazioni di voto della commissione elettorale, nonche' occorrendo:
     di   tutti   gli   atti   ai  predetti  connessi,  presupposti  o
 conseguenti; e per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  4, comma 1, e dell'art. 6, comma, 3, della legge regionale
 30  gennaio  1998  n.  2, nonche', ove occorra, dell'art. 1, comma 1,
 lett. d), legge 23 ottobre 1992 n. 421 e dell'art. 3, comma  12,  del
 d.lgs.  30 dicembre 1992 n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Vista la memoria difensiva delle parti ricorrenti;
   Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, l'avv. Lamberti per  i ricorrenti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe  i ricorrenti, tutti terapisti della
 riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati  in
 conformita'   alla   tabella  N  del  d.P.R.  n.  761/1979,  chiedono
 l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione,  nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale  che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico   della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata non si e' costituita in giudizio.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con  i  quali  e'
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, il Governo e'
 stato delegato ad emanare decreti legislativi al fine,  tra  l'altro,
 di  definire  i  principi organizzativi delle unita' sanitarie locali
 come aziende  con  personalita'  giuridica,  rette  da  un  direttore
 generale   nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto  da  medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza dei servizi infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre
 1992 n. 502, recante riordino della disciplina in materia  sanitaria,
 il  cui  art.  3,  comma  12,  nel  testo risultante dopo la modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517,  stabilisce
 che  del  consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed
 altri operatori sanitari laureati,  nonche'  una  rappresentanza  del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida  comunque  all'autonomia  regionale il compito di "definire il
 numero dei componenti, nonche' di disciplinare modalita' di  elezione
 e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio  1998 n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente nelle aziende sanitarie  con  presidi  ospedalieri  a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per  quanto  qui  interessa, l'art. 47, primo comma, stabilisce che
 l'organo e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati  non
 medici  in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle
 tabelle B (farmacisti), D  (biologi),  E  (chimici),  F  (fisici),  G
 (psicologi)  del  ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R.  n.
 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza  del  personale
 infermieristico  di  cui alla tabella I; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella  L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.